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10/03/2021

Come fare la verifica degli adempimenti su MePA

Come fare la verifica degli adempimenti su MePA

La verifica inadempimenti è un servizio che si occupa dei pagamenti effettuati dalla PA ed è stata introdotta dall’art. 2, comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 che ha così integrato l’art. 48-bis al D.P.R. 602/1973.

La disposizione in questione è stata modificata con una novità entrata in vigore dal 1° marzo 2018 consentendo quindi alle Pubbliche Amministrazioni di ottemperare all’obbligo sancito dall’art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, verificando, prima del compimento di un pagamento di importo superiore a 5 mila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n.305/2017), se il beneficiario risulti inadempiente.

PROCEDURA DI VERIFICA INADEMPIMENTI

La procedura di verifica viene eseguita sul Mercato Elettronico della P.A.

Dal “Cruscotto Operatore di verifica Inadempimenti” bisogna cliccare l’ultimo link, “Servizio di verifica inadempimenti” e si aprirà la pagina di verifica vera e propria ove inserire i dati del soggetto da verificare. Il sistema dà l’esito della verifica immediatamente. In presenza di inadempienze, avvertirà di sospendere il pagamento entro un massimo di 5 giorni successivi alla richiesta. Verranno segnalati i riferimenti dell’Agente della Riscossione presso il quale sono stati evinti gli inadempimenti del Beneficiario e di conseguenza l’importo da sospendere comprendente gli interessi di mora dovuti nonché le spese di esecuzione. L’amministrazione dovrà sospendere il pagamento dell’importo comunicato per i 60 giorni successivi alla data di interrogazione mentre se presente procederà alla liquidazione della parte eccedente. È compito dell’Agente della riscossione attivarsi per il recupero della somma sia nei confronti dell’amministrazione che del Beneficiario.

In caso di inerzia da parte dell’agente fino alla scadenza del periodo di sospensione, la Pubblica Amministrazione provvederà al pagamento delle somme.

Al fine di ottenere una maggiore semplificazione nel servizio, è stata introdotta la procedura di verifica massiva delle inadempienze che consente, tramite un’unica richiesta, di eseguire più verifiche su più beneficiari di pagamento. I soggetti pubblici, tenuti ad effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973, devono fornirsi di propri sistemi informatici in grado di estrarre i dati dei pagamenti da sottoporre a verifica, al fine di predisporli in documenti che siano conformi agli specifici requisiti tecnici richiesti

LE NOVITÀ 2021 SUGLI ADEMPIMENTI MePA

In merito le novità introdotte, soprattutto dovute all’emergenza sanitaria, riguardano la sospensione dei termini in materia dei relativi adempimenti.

Il DL n. 7/2021, ha come oggetto la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

È stato differito il termine per il versamento di tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, precisamente al 28 febbraio 2021. Questo ha fatto sì che i pagamenti sospesi in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 dovranno essere effettuati alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 marzo 2021. In materia vige una deroga per coloro che sono residenti o che abbiano sede legale o operative nei comuni che si trovano nella c.d. “zona rossa” che prevede la decorrenza della sospensione dal 21 febbraio 2020.

Attraverso il citato decreto viene introdotta la sospensione delle verifiche di inadempienza, per il medesimo periodo, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a partecipazione prevalentemente pubblica devono effettuate, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre dei pagamenti, sempre di importo superiore a 5 mila euro. Anche per tale sospensione vige la deroga per i residenti in “zona rossa”. Di conseguenza tutte le verifiche effettuate antecedentemente sono prive di effetto se non sono state effettuate le relative notifiche.

Da non trascurare un’ulteriore novità concernente la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 fino al 28 febbraio, su stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego. La sospensione fa sì che le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e di conseguenza dovranno essere fruibili per il debitore fino al 28 febbraio 2021.

Avv. Silvia Lanzaro
Studio Legale Piselli&Partners

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