Verifica di anomalia: i costi dell’avvalimento non possono essere ignorati
Nel calcolo della sostenibilità di un'offerta, il corrispettivo dovuto all'impresa ausiliaria in forza di un contratto di avvalimento è una voce di costo autonoma e non sostituibile. Ignorarla rende il giudizio di anomalia viziato. Lo ha stabilito il TAR Lazio con la sentenza n. 7631 del 27 aprile 2026.
Il caso era emblematico: il RUP aveva condotto la verifica di anomalia senza considerare i corrispettivi previsti da più contratti di avvalimento premiale, ciascuno pari all'1% dell'importo contrattuale. Una volta sommati, quegli importi avrebbero azzerato interamente l'utile dichiarato dall'aggiudicatario — rendendo l'offerta economicamente insostenibile.
Il Tribunale ha respinto la tesi dell'amministrazione, secondo cui quei costi sarebbero già "assorbiti" da altre voci come manodopera e attrezzature. L'avvalimento, ha chiarito il TAR, è un rapporto contrattuale autonomo: l'ausiliaria si fa carico dei propri costi organizzativi, mentre l'ausiliata paga unicamente il corrispettivo pattuito. Quella cifra deve entrare nel computo dell'offerta, punto.
Una sentenza che impone maggiore rigore nella conduzione delle verifiche di anomalia ogni volta che in gioco ci sono contratti di avvalimento.