Consorzi stabili in Gara: la consorziata non designata non crea unico centro decisionale
Partecipare alla stessa gara come consorziata di un consorzio stabile non basta, da solo, a configurare un conflitto di interessi o un collegamento sostanziale con il consorzio stesso. Lo ha chiarito il TAR Campania con la sentenza n. 2454 del 20 aprile 2026.
Il caso riguardava un'impresa che aveva impugnato l'aggiudicazione di una gara di lavori, sostenendo che una delle mandanti del RTI vincitore fosse anche socia del consorzio stabile classificatosi secondo, con il rischio di un'unica regia dietro le due offerte.
Il TAR ha respinto il ricorso. Il punto decisivo è la designazione: ai sensi dell'art. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023, solo la consorziata espressamente indicata dal consorzio come esecutrice dell'appalto è soggetta alle restrizioni previste dalla norma. Se la consorziata partecipa in forma autonoma o come parte di un RTI senza essere stata designata, non sorge alcun obbligo dichiarativo né alcun indizio di collegamento sostanziale.
Un chiarimento utile per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che si trovano a navigare nelle complesse regole sulla partecipazione dei consorzi stabili alle procedure di gara.