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06/05/2020

Prime riaperture post lockdown: le misure del DPCM 26/04/2020

Prime riaperture post lockdown: le misure del DPCM 26/04/2020

Per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19 in data 26 aprile 2020 è stato varato il nuovo DPCM contenente misure straordinarie di contenimento del contagio per l’intero territorio nazionale a fronte delle prime riaperture post lockdown.

Il Decreto, che prevede le prime riaperture per le imprese di costruzioni e le industrie manifatturiere, fissa nuovi parametri di sicurezza per gestire l'emergenza epidemiologica.

Più nello specifico, l’art. 2 dedicato alle misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali puntualizza al comma 6 che per le imprese le cui attività non sono sospese dovranno essere rispettati i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus.

A titolo esemplificativo si fa menzione del Protocollo specifico per assicurare e tutelare il lavoro nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del Lavoro e dalle parti sociali, incluso nell’allegato 7 del Decreto.

Il nuovo protocollo integrato, richiamato nell’allegato, importa una serie di previsioni innovative e di dettaglio che si aggiungono a quelle aventi carattere generale, valide per tutte le categorie, nel settore delle opere pubbliche e dell’edilizia.

Scopo essenziale delle nuove misure di protezione è quello di fornire delle indicazione operative per incrementare l'efficacia delle precauzioni di contenimento ed assicurare al contempo la prosecuzione dei lavori all’interno dei cantieri, riaperti post lockdown.

È utile sottolineare sin da subito che le misure previste si applicheranno tanto ai titolari del cantiere quanto a tutti i subappaltatori ed ai subfornitori presenti nel medesimo luogo.

In questo frangente viene, in un'ottica di progressiva e graduale riattivazione delle varie attività, raccomandato il lavoro a distanza per le attività di supporto al cantiere ed imposto il rispetto del distanziamento sociale, da attuarsi mediante una rimodulazione degli spazi compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensione del cantiere.

Vengono previsti una serie di obblighi per il datore di lavoro volti a tutelare la salute delle persone e a garantire la salubrità dell’ambiente, tra quelli di carattere informativo rientra a mero titolo esemplificativo quello concernente il controllo della temperatura corporea da effettuarsi per tutto il personale prima dell’accesso al cantiere.

Tra i vari obblighi figura anche quello di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aree comuni prevedendo un accesso contingentato per gli addetti ai lavori.

Tutti gli oneri relativi alla sanificazione, che interessano anche i mezzi d’opera, i mezzi di lavoro, le auto di servizio, gli alloggiamenti ed i locali, dovranno essere portati a termini e verificati dal datore di lavoro.

Quest’ultimo dovrà inoltre mettere a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale, anche in conformità a quanto previsto dalle indicazioni OMS, assicurando ulteriori soluzioni organizzative quando le lavorazioni in cantiere implichino una distanza interpersonale minore di un metro.

Al punto 7, in relazione all’organizzazione pratica, si fa riferimento alla possibilità di disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche per il tramite di turnazioni dei lavoratori finalizzate ad evitare assembramenti e viene inoltre prevista la costituzione in cantiere di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS e delle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel Decreto viene poi fatta menzione, in maniera non esaustiva e a titolo esemplificativo, di alcune ipotesi la cui ricorrenza, debitamente attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, determinerebbe la sospensione delle lavorazioni.

Si tratta di ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia dell’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 per la quale il rispetto delle misure di contenimento è valutata sempre ai fini dell’esclusione, ex artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche in relazione all’applicazione di eventuali penali o decadenze connesse a ritardati o omessi adempimenti.

A titolo esemplificativo, il caso dell’accesso agli spazi comuni che non può essere contingentato o che avviene in assenza di una adeguata ventilazione continua dei locali.

Ancora, l’indisponibilità dell'approvvigionamento dei materiali o delle maestranze funzionali alle attività del cantiere o il caso del lavoratore che si accerti infetto da covid 19,  ipotesi quest’ultima che determina la necessaria messa in quarantena di tutti i lavoratori venuti a contatto con il primo senza possibilità di una eventuale riorganizzazione del cantiere.

Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio Legale Piselli&Partners

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