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16/05/2025

Le varianti in corso d’opera nel nuovo Codice Appalti

Le varianti in corso d’opera nel nuovo Codice Appalti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui D.lgs. n. 36/2023, disciplina all'art. 120, in modo dettagliato, le condizioni e i limiti quantitativi e qualitativi entro cui un contratto di appalto può essere modificato in corso di esecuzione, le cd. “varianti in corso d’opera”, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento.

Chi autorizza le varianti in corso d’opera?

Ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato I.2 al Codice, le varianti devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , anche su proposta del direttore dei lavori.

La disciplina recata dal nuovo Codice è tendenzialmente in linea con quanto previsto all’art. 106 del Codice previgente, di cui al D.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, alcuni commi dell’art. 120 sono stati recentemente oggetto di modifica da parte del D.lgs. n. 209/2024 (cd. “decreto correttivo”). In particolare, le principali novità che hanno coinvolto l’art. 120 riguardano l’introduzione di un’ulteriore ipotesi di variante non sostanziale (cfr. comma 7, lett. c) e l’inserimento del comma 15-bis sugli errori nella progettazione.

Quando si può fare una variante in corso d'opera?

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, è possibile modificare i contratti a patto che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangano inalterate, nei seguenti casi:

  • se i documenti di gara contengono clausole chiare, precise e inequivocabili che prevedono possibili modifiche o opzioni contrattuali, queste possono essere attuate senza ulteriori formalità (cfr. lettera a);
  • per lavori, servizi o forniture supplementari quando emerge la necessità di integrare l'appalto con prestazioni non previste inizialmente, ma che non possono essere affidate a un diverso contraente per motivi economici o tecnici, evitando un sostanziale incremento dei costi o notevoli disagi, a patto che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (cfr. lettera b);
  • per circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, quali eventi naturali straordinari che incidono sull’oggetto dell’appalto, nuove disposizioni normative o provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili in fase di progettazione, difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non prevedibili dalla parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (cfr. lettera c);
  • per sostituzione del contraente: il cambio dell'aggiudicatario è consentito solo in casi specifici, come morte, insolvenza o ristrutturazione societaria, purché l'operatore subentrante soddisfi i requisiti iniziali e non si modifichi sostanzialmente l'oggetto del contratto (cfr. lettera d).

Varianti in corso d’opera sostanziali e non sostanziali

L'art. 120 distingue chiaramente tra modifiche sostanziali e non sostanziali. Le prime, che alterano significativamente l'equilibrio economico del contratto, il suo oggetto o la platea dei concorrenti potenziali, richiedono una nuova gara. Le seconde, invece, sono sempre consentite, purché rispettino i limiti del quadro economico dell'opera e non alterino la funzionalità del progetto (cfr. commi 5-7).

Tra le modifiche non sostanziali, troviamo quelle proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore per assicurare risparmi, migliorare la qualità dell'operaivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione” e gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Questo tipo di flessibilità operativa è fondamentale per gestire con efficienza le complessità tecniche dei cantieri, senza compromettere la legalità dell'affidamento.

La rinegoziazione del contratto e il quinto d’obbligo

Un'altra importante innovazione è rappresentata dalla possibilità di rinegoziare il contratto in caso di squilibrio economico sopravvenuto, senza sospendere l'esecuzione. Se le parti non raggiungono un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto, tutelando così i propri interessi (cfr. comma 8).

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante, se è previsto nei documenti di gara iniziali, può imporre il cd. “quinto d’obbligo” all’appaltatore l’esecuzione delle prestazioni alle condizioni originarie e senza che l'appaltatore possa invocare la risoluzione del contratto (cfr. comma 9).

Variante in corso d’opera per errore o omissione progettuale

Come anticipato, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo Codice Appalti , è stato previsto che le Stazioni Appaltanti devono verificare in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che possano compromettere, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell’opera o il suo futuro utilizzo, individuando tempestivamente soluzioni progettuali coerenti con il principio del risultato (cfr. comma 15-bis).

Tale disposizione è da leggersi unitamente al comma 8-bis dell’art. 41 che impone, nei contratti di progettazione, l’obbligo di individuare espressamente le prestazioni reintegrative che il progettista è tenuto a svolgere per rimediare a tali errori o omissioni, sancendo altresì la nullità di ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del professionista incaricato.

Avv. Tania Rea, Studio Legale Piselli&Partners