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08/07/2022

Art. 90 Codice Appalti: elenchi ufficiali e casellari SOA – ANAC

Art. 90 Codice Appalti: elenchi ufficiali e casellari SOA – ANAC

L’Art. 90 del codice dei contratti pubblici consente di dimostrare il possesso dei requisiti fondamentali per prendere parte alle gare d’appalto e alle gare per forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie.

Cosa sono gli elenchi ufficiali di operatori economici

L’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni”, consente agli operatori economici di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione a un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, ovvero un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti che consentono l’iscrizione in tali elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione, nonché la relativa classificazione.

Quali sono gli elenchi art 90 codice appalti?

Gli elenchi di cui al suddetto articolo vanno distinti da quelli predisposti al fine di selezionare gli operatori a cui affidare gli appalti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

L'ANAC, nell’atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019, ha fatto notare come la “nuova” disposizione abbia un ambito di applicazione oggettivo ben più ampio di quello precedente contenuto della disciplina prevista all’art. 45 del d.lgs. n. 163 del 2006.

In primo luogo, rileva che detta semplificazione procedurale avviene non più solo per mezzo della iscrizione in appositi elenchi ufficiali detenuti da soggetti pubblici, ma anche attraverso la certificazione da parte di organismi privati accreditati ai sensi della normativa europea richiamata.

Dove verificare il SOA

In secondo luogo, l’istituzione di elenchi ufficiali non ha più un oggetto limitato ai soli fornitori o ai prestatori di servizi, anzi, risulta applicabile ad ogni tipologia di appalto pubblico, e quindi anche agli esecutori di lavori pubblici, sovrapponendosi al sistema di certificazione SOA previsto dall’articolo 84 dell’attuale Codice.

Ebbene, la ratio dell’istituto - parzialmente rinvenibile al comma 4 dell’art. 90 - si appalesa non solo nella volontà di assicurare livelli minimi di affidabilità dell’aggiudicatario dell’appalto, ma anche in quella di individuare una modalità di semplificazione dell’accertamento preventivo dei requisiti a vantaggio sia dell’operatore economico che dell’amministrazione con presumibili benefici in termini di costi e tempi.

In questo modo, infatti, l’operatore economico risulta esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla specifica procedura di gara, così come la propria capacità economica e tecnica, per quella parte di requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato.

Parimenti, la stazione appaltante è esonerata dall’onere di verificare in relazione alla singola procedura il possesso dei predetti requisiti da parte dell’operatore economico iscritto.

Come si consulta il casellario Anac

I suddetti elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo del committente e sul casellario informatico dell’ANAC.

Quest’ultimo è una banca dati tenuta dall’ANAC, la quale fornisce informazioni sugli operatori economici che hanno partecipato a procedure pubbliche di selezione e che è costantemente aggiornata dalle stesse Amministrazioni aggiudicatrici, dalle SOA, nonché dall’ANAC stessa.

Il suddetto casellario, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico è diviso in tre sezioni come di seguito rappresentate:

  • A” (ex 7), ad accesso pubblico, in cui vi è l’elenco delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime SOA;
  • B” ( ex 8), ad accesso ristretto per le sole Stazioni Appaltanti e SOA, in cui vi sono una serie di informazioni, fra le quali, i provvedimenti sanzionatori, interdittivi, le dichiarazioni relative agli avvalimenti, le cause di decadenza, di esclusione, di sospensione dalla partecipazione alle gare, le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, le risoluzioni per grave inadempimento, i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbi l’integrità o affidabilità dell’operatore economico, le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
  • C” (ex 9)riservata all’Autorità stessa, in cui sono raccolti i dati e le notizie utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’ANAC.

In merito alla sezione C è stato chiarito che l’utilità della notizia va rapportata alla finalità di fondo a cui è improntata la tenuta del casellario, ovverosia mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile a orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti.  Di conseguenza, non sono da ritenersi utili le notizie non inerenti alla “capacità tecnica, professionale o morale” dell’operatore economico in quanto queste non incidono sull’ammissione o esclusione dell’impresa dalla gara (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Cosa sono e quanto durano le annotazioni ANAC?

Tuttavia, nel citato Regolamento per la gestione del casellario informatico, l’obbligo di annotazioni pare esteso in modo generico a tutte le “notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto e di concessione”, senza alcun riferimento agli specifici motivi posti a base dell’esclusione (art. 8, par. II, lett. a).

Per tale ragione, l’Autorità non sembra totalmente disposta a condividere l’impostazione giurisprudenziale sopra citata.

Di conseguenza, nell’ipotesi di un contenzioso, occorrerà impugnare non soltanto il provvedimento di iscrizione al casellario, ma anche la disposizione del Regolamento per la gestione del casellario informatico, quale atto presupposto.

Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners