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24/10/2018

Requisiti speciali: differenze tra capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale

Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II, 23 luglio 2018, n. 8327.

Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio si è pronunciato in tema di requisiti speciali e, più precisamente, in merito a quelli relativi alla capacità tecnica-professionale e quelli di capacità economico-finanziaria.

In particolare, una Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi, richiedendo quale requisito di capacità tecnico-professionale l’esecuzione nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari a specifici importi.

In merito, la società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR la lex specialis per violazione dell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto il predetto requisito sarebbe stato “abnorme, irragionevole e spropositato rispetto all’ oggetto e al valore dell’affidamento” nonché “superiore rispetto al fatturato richiesto per la prova del requisito di capacità economico-finanziaria”.

Al riguardo, il Collegio giudicante ha ritenuto, in primo luogo, opportuno delineare i caratteri distintivi tra il fatturato richiesto ai fini della comprova del requisito di capacità economico-finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b) e quello relativo alla capacità tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.

Più precisamente, i Giudici romani hanno ricordato come “ai fini della prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, la Stazione Appaltante può richiedere che gli operatori economici dimostrino un fatturato minimo annuo, compreso un determinato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, fermo restando che tale fatturato non può comunque superare il doppio del valore dell’appalto […] salvo circostanze adeguatamente motivate”.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti di capacità tecnico-professionale, il TAR ha ricordato che “le Stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità. L’allegato XVII parte II, richiamato dall’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, consente alle stazioni appaltanti di pretendere a tal fine, un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”.

Dopo aver precisato ciò, il Collegio giudicante ha, quindi, ulteriormente affermato che la circostanza per cui l’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016 preveda quale parametro di riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria il “fatturato minimo annuo”, non deve indurre a ritenere che quest’ultimo sia assimilabile a quello richiesto ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Infatti, per questi ultimi “il codice consente di utilizzare il fatturato, ma tale parametro deve essere rapportato non già al singolo anno, come per la capacità economica e finanziaria, ma all’ultimo triennio con possibilità di estendere l’arco temporale di riferimento, ove necessario; ciò, in quanto attraverso il requisito di capacità tecnica e professionale la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’affidataria, ma la sua idoeneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto che può essere desunta solo dallo svolgimento di servizi analoghi per un periodo di tempo più lungo di quello a cui è riferito il fatturato relativo alla capacità economica e finanziaria”.

Ciò premesso, il TAR ha ritenuto proporzionato all’ oggetto dell’appalto il fatturato richiesto dalla lex specialis quale prova per il requisito di capacità tecnico-professionale, in quanto il valore dello stesso era riferibile al triennio precedente la pubblicazione del bando e non al singolo anno, così come richiesto per la prova del requisito di capacità economico-finanziaria.

Avv. Gabriele Grande, Studio Legale Zoppellari