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23/07/2025

La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici nel Codice Appalti

La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici nel Codice Appalti

Il nuovo Codice appalti, di cui al D.lgs. n. 36/2023, ha introdotto una significativa riforma nel settore dei contratti pubblici, basata sul principio del risultato (art. 1), il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell’accesso al mercato (art. 3).

Più precisamente, l’obiettivo dichiarato del nuovo Codice è rendere l’attività della Pubblica Amministrazione più efficiente e competitiva, contribuendo alla crescita del sistema economico nazionale.

Uno degli elementi chiave della riforma è la cd. transizione digitale, che il Codice nel Libro I, Parte II, identifica come “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

Il Codice ha previsto l’integrale digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici e fissa, con l’art. 19, commi 1, 6 e 7, i principi e i diritti digitali di neutralità tecnologica, protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, tracciabilità e trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni, conoscibilità dei processi decisionali automatizzati, accessibilità delle piattaforme di e-procurement, e utilizzo, ove possibile, di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali e comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

In particolare, il ciclo di vita dei contratti pubblici è definito dall’art. 3, comma 1, lett. p dell’Allegato I.1. al Codice, come l’«insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto».

I benefici della digitalizzazione sono moltissimi: semplificazione delle procedure sia per le Stazioni Appaltanti che per gli Operatori economici, oltre che la garanzia di maggiore trasparenza anche per i cittadini, intesa come possibilità di conoscere la gestione da parte dell’amministrazione della cosa pubblica.

Digitalizzazione appalti pubblici: l'ecosistema nazionale di e-procurement

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” che si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati e ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, che racchiude al proprio interno:

  • la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la banca dati dove confluiscono tutti i dati sugli appalti inviati dalle Stazione Appaltanti tramite le piattaforme certificate a loro disposizione e che permette l’accesso agli e-service ANAC, tra cui la richiesta del CIG;
  • il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per la verifica delle cause di esclusione e l’attestazione dei requisiti. Grazie al FVOE si sono semplificati i controlli e, al contempo, si evita che gli Operatori economici debbano riproporre la documentazione ogni volta che partecipano ad una gara. In altri termini, nell’ambito della digitalizzazione trova piena attuazione anche il cd. principio once only;
  • l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la cui iscrizione è obbligatoria ai fini della qualificazione;
  • la Piattaforma per la pubblicità legale, per la pubblicità nazionale ed europea di bandi e avvisi;
  • il Casellario informatico, la banca dati con le notizie, le informazioni e i dati sugli Operatorie economici che hanno già partecipato a procedure pubbliche di selezione;
  • l’Anagrafe degli Operatori economici, in cui vengono censiti tutti quelli coinvolti nei contratti pubblici.

Tuttavia, sebbene il Codice sia divenuto efficace il 1° luglio 2023, la digitalizzazione ha iniziato a produrre effetti in un secondo momento, ovverosia dal 1° gennaio 2024 ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con il  D.gls. n. 209/2024 , cd. decreto correttivo, il quale ha modificato alcuni aspetti operativi.

Il Legislatore, evidentemente, era conscio del fatto che detta modifica avrebbe determinato un sensibile cambiamento nell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, motivo per cui ha rinviato di sei mesi l’operatività di questa parte normativa del Codice rispetto all’acquisto di efficacia delle altre disposizioni dello stesso.

Obblighi, scadenze e obiettivi della digitalizzazione dei contratti pubblici

In ogni caso, bisogna evidenziare che la transizione digitale va ben oltre la disciplina dei contratti pubblici, poiché attiene anche a molti aspetti organizzativi delle Amministrazioni Pubbliche, soprattutto con riferimento all’attività di raccolta di dati e di informazioni.

Infatti, la interoperabilità delle banche dati nazionali sui contratti pubblici permette forme di controllo generalizzato sulla spesa pubblica e sul punto, in maniera efficace, la Relazione Illustrativa al Codice precisa:

Va, infine, considerato che la digitalizzazione costituisce anche una efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, in modo da assicurare il rispetto della legalità. Il settore delle commesse pubbliche rappresenta, infatti, un’attività fortemente esposta a condotte corruttive, in ragione del potenziale economico che esprime e, quindi, occorrono presidi efficaci e qualificati per fare in modo che le risorse stanziate non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici. La digitalizzazione potrebbe, quindi, in definitiva assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole”.

Peraltro, l’art. 43 del Codice – così come modificato dal decreto correttivo - stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, le Stazioni Appaltanti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento a:

  • nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti con un costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro;
  • interventi su edifici di rilevanza culturale, come definiti dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004), qualora superino determinate soglie economiche;
  • esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelli eseguiti su opere già realizzate con metodologie digitali.

È evidente che l’intento del Legislatore è quello di incrementare l’efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nella gestione degli appalti pubblici, dalla fase di progettazione fino alla conclusione dell’opera.

Avv. Daniele Bracci e Avv. Tania Rea, Studio Legale Piselli&Partners