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19/04/2019

Sblocca Cantieri: il Decreto Legge è entrato in vigore oggi!

Sblocca Cantieri: il Decreto Legge è entrato in vigore oggi!

In data 18 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri n. 55 riunitosi presso la Prefettura di Reggio Calabria ha approvato il Decreto Legge n. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data.

L’obiettivo perseguito dal provvedimento, entrato in vigore il 19.4.2019, è quello di semplificare il complesso universo della contrattualistica pubblica mediante alcune modifiche incisive, tra l’altro, al D.Lgs. n. 50/2016.

Le novità più rilevanti introdotte con il cosiddettoSblocca Cantieri”, possono essere così sintetizzate:

  • è stata introdotta una deroga temporanea al divieto di appalto integrato, ora possibile per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020;
  • con riferimento agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie è stata ripristinata la preferenza per il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • avendo riguardo all’istituto del subappalto, di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato abrogato il comma 6 che prevedeva l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ed è stato aumentato il limite della prestazione subappaltabile dal 30% al 50%;
  • è stata introdotta la possibilità di procedura negoziata nei lavori di importo fino a € 200mila con invito di n. 3 operatori;
  • viene modificato l’articolo 80 ed in particolare è stata eliminata la causa di esclusione dovuta ad un provvedimento di condanna riferito ad un subappaltatore;
  • si supera l’empasse concernente l’Albo dei Commissari di gara prevedendo che la Commissione possa essere nominata anche soltanto in parte dalla Stazione Appaltante qualora non vi sia disponibilità di esperti iscritti;
  • per quanto concerne le attestazioni SOA viene previsto che il periodo di attività documentabile sia quello relativo al quindicennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
  • è stato reintrodotto il regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice degli Appalti, in luogo dei precedenti decreti attuativi e delle Linee Guida adottate dall’ANAC;

Incisiva risulta anche la modifica apportata al D.Lgs. n. 104/2010, il Codice del Processo Amministrativo, ove si è proceduto all’abrogazione dei commi 2 bis e 6 bis dell’articolo 120, con conseguente eliminazione del cosiddetto “rito superaccelerato”.

Coerentemente il Legislatore ha anche disposto l’eliminazione del secondo, terzo e quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli obblighi di pubblicazione.

Aggiornati su tutte le novità partecipando al corso, scarica la brochure.

Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli &Partners