scarica l'app Telemat
MENU
Chiudi
24/01/2019

Il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara

Il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara

Il Presidente dell’ANAC con un Comunicato adottato in data 9 gennaio 2019 ha disposto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78, D.Lgs. n. 50/2016.
Segnatamente il termine è stato postergato dal 15 gennaio 2019 al 15 aprile 2019.
Le ragioni che sottendono il suddetto provvedimento, devono essere rintracciate nel ridotto numero di iscrizioni all’Albo e nel conseguente rischio di paralisi delle procedure ad evidenza pubblica.
Come emerge dal Comunicato, ad oggi si rilevano circa 2.100 iscritti di cui soltanto il 50% ha dato disponibilità a partecipare a commissioni esterne.

Il Presidente Cantone ha inoltre reso noto che nel 30% delle sottosezioni non è possibile rinvenire alcun iscritto mentre invece meno di 10 professionisti risultano presenti in circa il 40% delle suddette sottosezioni.
Alla luce di tali risultati, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato l’impossibilità di rendere operativo l’Albo concernente le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dal Comunicato del Presidente risulta possibile cogliere, oltre a ciò, il deficit di flessibilità che caratterizza l’istituto scolpito negli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti Pubblici.
Appare evidente, infatti, l’impossibilità di attivare meccanismi alternativi dinanzi ad eventuali carenze di iscrizioni.
A tal proposito si evidenzia che l’articolo 77, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Commissione aggiudicatrice”, statuisce con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e delle concessioni, esclusivamente in presenza del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che le valutazioni concernenti le offerte per quanto riguarda i profili tecnici ed economici, vengano effettuate da una commissione di soggetti esperti nel settore dell’oggetto del contratto.
Gli esperti, ai sensi della disposizione da ultimo menzionata, devono essere scelti nell’ ambito dell’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi del successivo articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici.

Quest’ultima disposizione, rubricata “Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”, prevede l’istituzione presso l’ANAC di un albo gestito ed aggiornato dall’Autorità.
Perché si possa procedere alla relativa iscrizione è necessario il possesso di requisiti di compatibilità, moralità, competenza e professionalità nel settore di riferimento.
I criteri e le modalità di iscrizione sono stati demandati ad apposite Linee Guida che l’ANAC ha provveduto ad adottare. Ci si riferisce alle Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’ Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
Nelle more dell’adozione e conseguente messa in opera della disciplina concernente l’iscrizione all’ Albo, il Legislatore, all’articolo 78, D.Lgs. n. 50/2010, ha previsto l’applicazione della normativa di cui all’articolo 216, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’articolo da ultimo richiamato, relativo alle disposizioni transitorie e di coordinamento, espressamente statuisce, tra l’altro, che le commissioni giudicatrici continuano ad essere nominate dalla stazione appaltante in base a “regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.



Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli&Partners