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26/10/2018

Gare telematiche: il malfunzionamento della piattaforma non è causa di esclusione

Il TAR di Milano con la Sentenza n. 2109 del 19 settembre 2018, si è pronunciato in tema di esclusione da una procedura di gara svolta su piattaforma telematica, in caso di malfunzionamento del sistema.

In particolare, la società ricorrente aveva partecipato a una procedura di gara aperta indetta da una Centrale di Committenza al fine di stipulare un accordo quadro, risultando aggiudicataria. A seguito dell’intervenuta aggiudicazione, la predetta società è stata invitata a partecipare all’ appalto specifico indetto da un Ente pubblico mediante piattaforma telematica. In fase di caricamento sul portale telematico dell’offerta, la ricorrente ha riscontrato taluni problemi di malfunzionamento, i quali non le hanno consentito di presentare l’offerta entro il termine previsto dalla lex specialis di gara.

Una simile circostanza ha, dunque, comportato l’esclusione della società ricorrente dalla gara per mancata presentazione dell’offerta entro i termini, pur avendo la medesima società richiesto immediatamente alla Stazione Appaltante la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte a causa del sopravvenuto malfunzionamento del sistema.

La società estromessa dalla partecipazione alla procedura di gara ha, pertanto, presentato ricorso al TAR di Milano al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione comminato nei suoi confronti.

In merito, il Collegio meneghino ha, in primo luogo richiesto alla Centrale di Committenza regionale, in quanto gestore della piattaforma telematica, di fornire la copia dei file log delle operazioni effettuate dalla società ricorrente, nonché una relazione esplicativa degli stessi.

Dopo aver, dunque, esaminato la documentazione prodotta dalla Centrale di Committenza, il Tribunale amministrativo ha rilevato come “nell’ ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un’unica modalità di presentazione dell’offerta, predeterminata dalla Stazione Appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a danno dell’offerente”.

Una simile circostanza, a parere dei Giudici milanesi, trova fondamento nel principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrato, secondo il quale “il concorerente deve farsi parte diligente nel presentare correttamemte e tempestivamente la prorpia offerta e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara”.

Alla luce di ciò, il TAR ha ritenuto che “a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all’ operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum”.

Il Giudice ha, inoltre, rigettato la tesi sostenuta dall’ Ente appaltante, secondo la quale rientra nella diligenza dei concorrenti a una procedura pubblica di acquisto provvedere a caricare la propria offerta “con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di minimizzare i rischi di un malfunzionamento della piattaforma”.

In conclusione, il Tribunale Amministrativo di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla società esclusa dalla procedura di gara telematica a causa di un malfunzionamento della piattaforma, in quanto l’Ente appaltante, una volta riscontrati quest’ultimo, avrebbe dovuto consentire la riapertura del termine per la presentazione delle offerte.

Avv. Gabriele Grande, Studio Legale Zoppellari