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05/07/2019

IL CASELLARIO INFORMATICO E LE “NOTIZIE UTILI”: FINALITÀ E MOTIVAZIONE

IL CASELLARIO INFORMATICO E LE “NOTIZIE UTILI”: FINALITÀ E MOTIVAZIONE

Il T.A.R. – Lazio, Sez. I, 25.6.2019, n. 8269 si è pronunciato con riferimento al rapporto sussistente tra l’annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’ANAC delle cosiddette “informazioni utili” e le motivazioni che ne giustificano l’inserimento.
In particolare il Collegio, nell’accogliere il ricorso, ha espressamente affermato che “l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595).

Ha inoltre ricordato che “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.
Pertanto, “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595)”.
Il T.A.R. ha perciò aggiunto che, qualora le annotazioni non possano essere ricondotte nell’ambito della categoria individuata dal Legislatore come “atto dovuto”, è necessaria una adeguata motivazione che specifichi i motivi che inducono a valutare gli elementi rappresentati dalla Stazione Appaltante come rilevanti, alla luce delle finalità individuate all’articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici.
Oggetto di esplicazione, inoltre, dovrebbero anche essere i motivi che permettono di ritenere una informazione rilevante in ragione di gare future.
La pubblicazione di una informazione, a parere del Collegio, non può trovare il proprio giustificativo esclusivamente in ragioni di trasparenza e mera correttezza delle procedure ad evidenza pubblica.
Così operando, infatti, si rischia di creare distorsioni nei meccanismi che dominano il sistema e, in particolare, di compromettere la concorrenza del mercato.
Nella sentenza che qui si esamina il T.A.R. – Lazio si è spinto oltre, arrivando ad esprimersi anche con riferimento alla natura dell’elenco delle finalità di cui al già citato articolo 213, comma 10. D.Lgs. n. 50/2016.
Ebbene tali finalità (“(i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”) devono essere ritenute tassative. Conseguentemente, qualora la notizia non possa essere ritenuta utile per le suddette finalità, la stessa non potrà essere oggetto di annotazione.
La motivazione elaborata dall’ANAC, pertanto, perché soddisfi l’onere giustificativo che grava in capo alla stessa, deve rendere conto sia della conferenza che la notizia ha rispetto alle specifiche finalità di cui all’articolo 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, sia delle ragioni concrete per cui gli elementi oggetto di segnalazione siano utili e ripetibili con conseguente coinvolgimento di future gare.
In conclusione il T.A.R. richiede estrema cautela nel procedere all’annotazione delle “notizie utili” per non intaccare la reputazione degli operatori economici; ciò vale a maggior ragione nei casi in cui tali notizie non abbiano determinato l’insorgere di un contenzioso.

Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio legale Piselli & partners