scarica l'app Telemat
MENU
Chiudi
20/03/2024

Art 65 Codice Appalti: Operatori Economici

Art 65 Codice Appalti: Operatori Economici

Art 65 nuovo codice appalti: operatori economici

Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di gara ad evidenza pubblica alla luce dell’art. 65 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

 L’art. 65, d.lgs. n. 36 del 2023, rubricato “operatori economici”, ponendosi in continuità con il contenuto del vecchio art. 45 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, ha individuato, in linea generale e senza presunzione di esaustività, le diverse categorie di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del contraente.

Art 65 nuovo codice appalti: cosa si intende per operatore economico

La norma in questione, al primo comma, ha precisato innanzitutto cosa debba intendersi per “operatore economico, rinviando alla definizione contenuta all’art. 1, lett. l) dell’Allegato I.1 al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, a mente della quale tale espressione ricomprende “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”.

Per tale ragione, legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici sono tutte le persone o enti, anche senza scopo di lucro (es. associazioni di volontariato), che, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla loro natura, pubblica (es. Università) o privata (es. società commerciali), sono in grado di offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi, forniture in grado di soddisfare le esigenze individuate dal committente pubblico nei documenti di gara, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti nel territorio dei Paesi membri dell’Unione Europea, costituiti nel rispetto della legislazione ivi vigente.

L’influenza del principio dell’irrilevanza e neutralità nell’art 65

Tale definizione è frutto del recepimento a livello normativo del consolidato principio dell’irrilevanza e neutralità della forma e della natura giuridica dell’operatore economico concorrente, elaborato nel corso del tempo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con diversi pronunciamenti (CGUE, 23 dicembre 2009, n. C-305/08), aventi la precipua finalità di favorire la libera concorrenza ed aumentare, quindi, l’apertura del mercato.

Art 65 codice appalti: comma 2

Proseguendo nella lettura ed analisi della disposizione in esame, il lettore si imbatte nel suo secondo comma, dedicato all’individuazione di quelle che sono le diverse categorie di soggetti ricompresi - lo si ribadisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella definizione di “operatore economico”.

Dall’analisi dell’elencazione contenuta nella norma in esame, si ha conferma del fatto che il Legislatore della riforma abbia inteso mantenere invariata la classica distinzione degli “operatori economici”, tra soggetti organizzati per la partecipazione alla gara in forma individuale, costituiti dagli “imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative” di cui alla lett. a); e quelli organizzati in forma plurisoggettiva, tra i quali occorre menzionare: le varie forme di consorzio descritte alle lett. b), c), d) et f); i raggruppamenti temporanei di concorrenti menzionati alla lett. e); le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete richiamate alla successiva lett. g), oltre ai soggetti sottoscrittori del contratto di gruppo europeo di interesse economico, richiamati alla lett. h) e che si pongono a chiusura di detto elenco.

Compiuta tale doverosa premessa, è ora possibile passare in rassegna, senza alcuna presunzione di completezza, le singole categorie di soggetti sopra richiamati, tratteggiandone i caratteri essenziali ai fini della partecipazione alla gara.

 Le categorie di soggetti contemplati all’interno dell’art 65 del nuovo codice appalti: operatori economici singoli

 Occorre principiare dalla categoria degli operatori economici singoli, costituita dagli “imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative” di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 65, d.lgs. n. 36 del 2023, per i quali il nuovo Codice dei contratti pubblici ha confermato il vecchio assetto normativo, riconoscendo la legittimazione alla partecipazione agli imprenditori individuali, anche artigiani, e alle società commerciali, anche in forma cooperativa, che dovranno dichiarare in sede di gara il possesso dei requisiti di carattere amministrativo richiesti dalla lex specialis di gara, da comprovare, poi, in caso di aggiudicazione mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nella nuova versione 2.0, da poco divenuta operativa.

Operatori economici complessi

Più articolato è, invece, il discorso relativo agli operatori economici che partecipano alla gara in forma complessa, poiché nel novero di questi ultimi la norma in esame ha menzionato diverse casistiche, delle quali si analizzeranno brevemente i tratti essenziali.

I consorzi

L’elencazione del secondo comma prosegue menzionando l’istituto del consorzio, che notoriamente è lo strumento attraverso il quale più imprenditori danno luogo ad un’organizzazione unitaria e comune per disciplinare o svolgere una specifica fase delle rispettive attività di impresa.

Dal punto di vista civilistico, si distinguono consorzi con sola attività interna e consorzi con attività anche esterna: i primi, hanno una finzione puramente interna, limitandosi a coordinare l’azione dei consorziati; i secondi, invece, entrano anche in rapporti con i terzi.

Per questo, oltre il codice civile, anche il Codice dei contratti pubblici pone particolare attenzione ai consorzi con attività esterna, poiché nell’ambito degli appalti pubblici possono operare soltanto questi ultimi, ancorché con modalità assai diversificate in ragione della tipologia di consorzio prescelta.

 Consorzi fra società cooperative

La lett. b) del comma 2 dell’art. 65, del nuovo Codice dei contrati pubblici menziona innanzitutto i “consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577”.

Si tratta di due distinte tipologie di consorzi tra società cooperative - quelli costituiti a norma della l. n. 422 del 1909 e quelli costituiti a norma del d.lgs. c.p.s. n. 1577 del 1947 - perfettamente equiparate nel corso del tempo, sia a livello giurisprudenziale, sia a livello normativo, che rappresentano una sorta di cooperativa di secondo grado e che acquisiscono la natura di persona giuridica dotata di piena autonomia rispetto alle cooperative consorziate che ne fanno parte.

La loro finalità tipica non risiede soltanto nella disciplina dello svolgimento di determinate fasi di attività delle cooperative consorziate, ma anche e soprattutto in quella di fornire ad esse supporto e servizio nel coniugare lo scopo mutualistico delle singole cooperative consorziate con quello di acquisire ed eseguire appalti affidati da committenti pubblici.

Ai fini della loro partecipazione alla gara, occorre avere riguardo all’art. 67, d.lgs. n. 36 del 2023, rubricato “consorzi non necessari”, il quale, nelle more dell’adozione del regolamento ministeriale di cui all’art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, concernente la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ha stabilito, al comma 5, che “I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono”, con la precisazione - contenuta al secondo periodo del comma 4 dell’art. 67 - che “L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) …, ai propri consorziati non costituisce subappalto”.

Tale impostazione consente di svolgere una breve riflessione sulla particolare tipologia di rapporto intercorrente tra le cooperative consorziate, ivi inclusa quella designata per l’esecuzione, ed il consorzio medesimo: il rapporto è certamene di tipo organico e tale da far ritenere che l’attività eseguita dalle consorziate sia imputabile esclusivamente al consorzio, che rappresenta l’unico centro di interessi, incarnando, sia la veste di concorrente in fase di gara, sia quella di titolare del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione maturata all’esito dello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Detta circostanza, peraltro, è in grado di riverberarsi anche sul regime di responsabilità per inadempimento contrattuale, che graverà unicamente sul Consorzio, poiché non è prevista alcuna forma di responsabilità solidale tra il Consorzio e le cooperative consorziate designate per l’esecuzione per i danni arrecati al committente pubblico, al contrario di quanto accade nella diversa fattispecie del Consorzio stabile.

 I consorzi tra le imprese artigiane

La successiva lett. c) del comma 2 dell’art. 65, d.lgs. n. 36 del 2023 richiama, poi, la figura dei “consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”, caratterizzati anch’essi da autonoma soggettività giuridica ed ammessi a partecipare alle gare pubbliche d’appalto, anche nell’ipotesi in cui il consorzio in questione sia di tipo misto, vale a dire composto, oltre che da imprese artigiane, anche da imprese industriali di modeste dimensioni, purché in misura non superiore ad un terzo del numero complessivo delle imprese aderenti al consorziate e sempre che le imprese artigiane mantengano la maggioranza negli organi deliberativi.

Anche in questo caso, occorre richiamare l’art. 67, d.lgs. n. 36 del 2023, rubricato “consorzi non necessari”, il quale, nelle more dell’adozione del richiamato regolamento ministeriale, concernente la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ha stabilito una specifica disciplina di qualificazione anche per i consorzi tra imprese artigiane, precisando, al comma 3, che per essi “… i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”, con la precisazione che “L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere … c), ai propri consorziati non costituisce subappalto”.

La disposizione in esame, in buona sostanza, rende applicabile il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa” anche ai consorzi tra imprese artigiane, assimilandoli per tale aspetto alla diversa tipologia di Consorzi stabili.

Art 65 nuovo dice appalti comma 2: i consorzi stabili

L’elencazione del secondo comma prosegue, alla lett. d), con il riferimento compiuto ai “consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

Tale disposizione contiene già in sé la descrizione degli elementi essenziali, che caratterizzano detta tipologia di consorzio: (i) non ha limite di accesso in relazione alla natura giuridica rivestita dagli imprenditori che intendono aderire (es. ditte individuali, anche artigiane, società commerciali, anche cooperative, etc.); (ii) è formato da non meno di tre consorziate; (iii) le consorziate debbono aderire al consorzio con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, nella quale evidenziare la volontà di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici; (iv) la durata non deve essere inferiore a cinque anni; (v) deve essere prevista l’organizzazione e la gestione di una struttura comune di impresa.

Si tratta, dunque, di un nuovo soggetto di diritto, autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate che vi hanno aderito, caratterizzato oggettivamente dalla presenza di una struttura aziendale e da un rapporto organico tra le imprese che ne fanno parte.

La conferma del meccanismo del “cumulo alla rinfusa”

In perfetta continuità con la previgente legislazione, il già menzionato art. 67 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sempre nelle more dell’adozione del regolamento ministeriale, concernente la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ha confermato per i consorzi stabili l’applicazione del meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, stabilendo:

- al comma 2, che “a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”;

- al comma 3, che “…i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”;

- al comma 7, che “…ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate...”.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre segnalare come il comma 4 dell’art. 67 preveda espressamente la possibilità per i soli consorzi stabili di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento “…o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante”, precisando in quest’ultimo caso come le imprese consorziate designate per l’esecuzione siano sottoposte al vincolo di solidarietà nei confronti del committente pubblico per il risarcimento del danno in caso di inadempimento contrattuale; tale elemento differenzia ulteriormente i Consorzi stabili da quelli tra società cooperative e tra imprese artigiane.

Il consorzio ordinario di concorrenti

La panoramica sui consorzi si conclude, poi, con il “consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”, che, a differenza delle precedenti tipologie di consorzio, è caratterizzato da finalità associative occasionali e temporanee, che debbono essere soddisfatte da più imprese in un determinato ambito e contesto spazio - temporale (es. la partecipazione ad una determinata procedura di gara), con la conseguenza che la sua disciplina è sostanzialmente equiparata a quella dei raggruppamenti temporanei di concorrenti anche ai fini della qualificazione in gara, trovando ad esso applicazione l’art. 68, d.lgs. n. 36 del 2023, ad eccezione delle disposizioni sul conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo mandataria, trattandosi in ogni caso di consorzio che opera all’esterno per il tramite dei propri organi istituzionali.

 Art 65 nuovo codice appalti comma 2: i raggruppamenti temporanei di concorrenti

Alla successiva lett. e) del secondo comma sono, poi, menzionati “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

Si tratta di uno degli istituti pro competitivi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di più comune e diffuso utilizzo e sul quale si è in parte concentrata anche l’attenzione del Legislatore della riforma.

In continuità con il passato, il raggruppamento temporaneo di concorrenti (c.d. R.T.C.) si pone come strumento per consentire a più imprenditori di assumere ed eseguire in parti distinte, ma coordinate, prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo economico o tecnico ricomprese nell’oggetto dell’affidamento pubblico.

Le singole imprese raggruppate mantengono la loro individualità ed autonomia, tanto che non si crea con il raggruppamento la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, né di un patrimonio autonomo, a differenza di quanto accade con i consorzi dotati di personalità giuridica, dei quali si è già detto in precedenza (si veda quanto illustrato per i consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili).

I Raggruppamenti sono caratterizzati da occasionalità, temporaneità e limitatezza, poiché utilizzati, al pari del consorzio ordinario di concorrenti, per partecipare ad una determinata gara in vista della sua aggiudicazione e per l’esecuzione della relativa commessa.

Le modalità di partecipazione a una gara per un raggruppamento temporaneo

L’art. 65, comma 2, lett. e), del nuovo Codice dei contratti pubblici conferma che le imprese possono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo.

Nel primo caso, gli operatori economici interessati, prima della presentazione dell’offerta, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che prenderà il nome di “mandatario capogruppo” e che pertanto avrà il potere di esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle altre imprese facenti parte del R.T.C. denominate “mandanti”.

Nel secondo caso, stante il mancato conferimento del predetto mandato, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti temporanei nell’art 68 del codice appalti: alcune note importanti

Con l’entrata in vigore e l’applicazione del nuovo Codice dei contrati pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, oltre all’art. 65, è opportuno richiamare anche l’art. 68, rubricato “raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”, dedicato proprio alla disciplina dell’istituto in questione.

Dalla lettura della disposizione in parola, si ricava innanzitutto la conferma per la stazione appaltante del divieto di imporre ai raggruppamenti l’assunzione di una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell’offerta o di una domanda di partecipazione, potendo procedere in tal senso soltanto nel post aggiudicazione in fase di stipulazione del contratto, qualora ciò si dovesse rendere necessario per la buona esecuzione della commessa (es. società consortile tra le aziende che compongono il raggruppamento).

Resta ferma, tuttavia, la possibilità per la medesima stazione appaltante di specificare nei documenti di gara, sia le modalità con le quali i raggruppamenti devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria e/o di capacità tecniche e professionali, sia le condizioni particolari per l’esecuzione della commessa imposte ai raggruppamenti e diverse da quelle previste per i concorrenti in forma singola, purché in entrambi i casi dette richieste siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

La stessa norma ha, poi, previsto una serie di prescrizioni dedicate ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, i quali hanno innanzitutto l’obbligo di specificare in sede di offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l’impegno di questi a realizzarle.

Per la qualificazione del raggruppamento e la sua ammissione al prosieguo delle operazioni concorsuali, è stato chiarito che ciascun operatore economico raggruppato deve possedere i requisiti di ordine generale, mentre quelli di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento per il tramite degli operatori economici che ne fanno parte, ferma restando la necessità che ciascun esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Occorre rilevare come la formulazione dell’art. 68 nei termini sopra esposti abbia determinato la definitiva espunzione del principio in precedenza affermato dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale la mandataria del raggruppamento deve “… possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” e ciò anche in ragione della recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 28 aprile 2022, n. C-642/20, che ha dichiarato come detto principio osti alla corretta applicazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Tale espunzione, abbinata alla previsione di cui al comma 9 dell’art. 68, in ragione della quale “L’offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori…”, consente di ritenere ormai superata la classica distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto.

 Forme di partecipazione complesse alle gare

Appare opportuno dedicare talune considerazioni anche riguardo all’ulteriore forma complessa di partecipazione alla gara costituita dalle “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33” di cui alla lett. g) del secondo comma dell’art. 65, d.lgs. n. 36 del 2023.

Le reti d’impresa

Con l’espressione “reti d’impresa” si indicano diverse e multiformi modalità mediante le quali imprese, autonome ed indipendenti tra di loro, operano in maniera aggregata sul mercato.

Si tratta di un fenomeno economico, nell’ambito del quale una posizione molto significativa e centrale viene oggi ricoperta dai contratti di rete, disciplinati nel nostro ordinamento giuridico dal 2009: l’originario nucleo di disposizioni, infatti, è stato introdotto, in sede extra codicistica, con l’art. 3 comma 4 ter e ss., d.l. n. 5 del 2009, conv., con modificazioni, in l. n. 33 del 2009.

Il contratto di rete è un contratto con il quale gli imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all’esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica) o ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

È soltanto con il d.l. n. 189 del 2012, conv., con modificazioni, in l. n. 221 del 2012, che le reti di impresa sono state inserite per la prima volta nelle previsioni di cui agli artt. 34 e 37, d.lgs. n. 163 del 2006, tra le aggregazioni che possono concorrere alla aggiudicazione nell’affidamento dei contratti pubblici.

Tale legittimazione è stata poi confermata, sia dall’art. 45, comma 2, lettera f), d.lgs. n. 50 del 2016, sia dall’attuale art. 65, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2023.

In continuità con il passato, il Legislatore della riforma non si è limitato a prevedere la partecipazione delle reti di impresa tout court alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ma ha precisato che alla gara possono partecipare «aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete», introducendo, in tal modo, la possibilità che solo alcune e non necessariamente tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete possano essere interessate a partecipare ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico.

In estrema sintesi, può immaginarsi la rete e l’aggregazione tra imprese retiste che partecipano alla gara come due circonferenze concentriche, in cui una, più ampia (la rete) comprende l’altra più ristretta (l’aggregazione delle imprese retiste che concorrono alla gara).

Ai fini della qualificazione delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la norma di riferimento è costituita dal comma 20 dell’art. 68, d.lgs. n. 36 del 2023, la quale, senza soluzione di continuità con la previgente normativa, ha stabilito che “il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA”.

Conclusioni

 L’elencazione del secondo comma dell’art. 65 si conclude con i soggetti sottoscrittori del contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. GEIE) di cui alla lett. h), la cui disciplina - anche in questo caso - non si discosta dal previgente sistema normativo, dovendosi ritenere ad essi applicabile le disposizioni sui raggruppamenti temporanei di concorrenti, trattandosi di istituto finalizzato a favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Paesi membri dell’U.E., senza la creazione di una stabile organizzazione dotata di personalità giuridica.

Per ragioni di completezza e a chiusura della presente esposizione, si fa notare ai lettori che la disciplina degli operatori economici legittimati alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del contraente è stata completata con le previsioni contenute all’art. 66, d.lgs. n. 36 del 2023, che, ricalcando fedelmente l’impostazione del vecchio art. 46, d.lgs. n. 50 del 2016, si occupano di individuare e descrivere sinteticamente gli operatori economici legittimati a formulare offerta nelle gare aventi ad oggetto “l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”, dei quali si avrà modo di occuparsi in futuro nell’ambito di ulteriori articoli specificamente dedicati alla tematica in questione.

 

Avv. Gabriele Grande - Studio Legale Zoppellari e Associati