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31/03/2023

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

La disciplina della revisione prezzi per gli appalti di lavori è contenuta nell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), in base al quale le modifiche sono ammissibili laddove previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Quando è prevista la revisione dei prezzi?

Nell’ipotesi in cui, al contrario, la lex specialis non preveda la revisione prezzi, si ricorre all’art. 1664, comma 1 del Codice civile, giacché la sua applicazione non è espressamente esclusa dall’art. 106, comma 1, lett. a).

Ai sensi del suddetto art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, le variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzari regionali di cui all’art. 23, comma 16 del Codice solo per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario e, comunque, in misura pari alla metà.

Come funziona la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?

Orbene, atteso che la disciplina sopra richiamata consente la revisione prezzi solo laddove prevista da una specifica clausola del bando di gara, non di rado accade che le Stazioni Appaltanti non inseriscono tale clausola negli atti di gara. In senso del tutto contrario, infatti, nella prassi si è registrata non solo la tendenza ad escludere espressamente la revisione dei prezzi, ma anche l’applicazione della disciplina codicistica prevista dall’art. 1664, comma 1, del Codice civile - norma finalizzata a mitigare l’insorgenza di fenomeni inflattivi che conducano a una lievitazione dei costi - che prevede un generale meccanismo di revisione dei prezzi per aumenti o diminuzioni superiori al decimo del prezzo convenuto.

Tale quadro normativo ha mostrato tutti i suoi limiti a seguito dell’avvento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, come noto, ha innescato fenomeni inflattivi con un considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione, dei prodotti petroliferi e dell’energia, ulteriormente aggravatosi a partire dal mese di febbraio 2022 in concomitanza con il conflitto russo-ucraino. Il tutto, ovviamente, non ha potuto non ripercuotersi sull’esecuzione dei contratti di appalto già in essere.

Pertanto, stante l’eccezionalità della situazione venutasi a creare, è intervenuto a più riprese il Governo, attraverso la decretazione d’urgenza, al fine di fare fronte alle descritte criticità e limitare gli effetti degli aumenti eccezionali dei costi di costruzione.

Quali sono le possibilità per revisionare il prezzo dell’appalto?

Da ultimo si segnala in materia l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

Quest’ultima – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023 – ha introdotto, in tema di tutele per gli aumenti dei costi dei materiali da costruzione, e per i fenomeni inflativi in generale, alcune significative modifiche, impattanti sia sugli appalti di lavori pubblici in esecuzione, sia nelle nuove procedure di aggiudicazione da indire.

In particolare, tra le diverse disposizioni si segnalano quelle rilevanti per il settore dei contratti pubblici, e in particolare per gli appalti di lavori, che riguardano:

  1. nuove misure per l’aggiornamento dei prezziari e la revisione dei prezzi dei lavori in corso di esecuzione, volte a supportare le imprese nel fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi anche per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379);
  2. la proroga e l’implementazione del meccanismo compensativo introdotto dall’art. 26 del decreto Aiuti di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023, oltre che per quelli banditi in tale anno (art. 1, comma 458);

In merito al punto sub 2, si rappresenta che il decreto Aiuti (d.l. n. 50/2022) ha certamente attenuato l’impatto provocato dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici, introducendo misure di adeguamento prezzi. Tuttavia, data la sua valenza transitoria (fino al 31 dicembre 2022), le disposizioni previste sull’adeguamento prezzi e calcolo dei maggiori importi sono state prorogate e sostanzialmente modificate dalla Legge di Bilancio 2023.

Le norme in esame si pongono l’obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi che sono tutt’ora in corso, anche per le procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, i commi da 369 a 379 e 458 dell’art.1 confermano l’obbligo delle Stazioni Appaltanti, per le gare bandite nel corso del 2023, di procedere agli affidamenti sulla base di progetti stimati con prezzi aggiornati e con quadri economici adeguati. Ciò con l’evidente obiettivo di garantire il più possibile l’aderenza del corrispettivo a base d’asta al reale andamento del mercato.

Come si effettua una revisione dei prezzi?

Al riguardo, la norma precisa che sino al 31 marzo 2023 le Stazioni Appaltanti potranno continuare ad utilizzare i prezzari regionali infrannuali adottati nel corso del 2022 ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto Aiuti, ma successivamente dovranno impiegare – anche per i riconoscimenti da operare alle imprese – nuovi prezzari aggiornati. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture (cfr. comma 371).

Per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, la cui esecuzione intervenga nel 2023, la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio assicura, ai contratti che già godevano nel 2022 del meccanismo revisionale previsto dal suddetto decreto, la prosecuzione di tale regime di tutela (cfr. comma 458).

Pertanto, i contratti di lavori che hanno tratto origine da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, vedranno prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi contrattuali e relativo pagamento ex ante anche con riferimento alle prestazioni eseguite o contabilizzate nell’arco del 2023.

Ma non è tutto: il perimetro delle misure di adeguamento dei prezzi previste dal Legislatore risulta ora più ampio di quello che era stato tracciato sia dall’art. 26 del decreto Aiuti e sia dall’art. 29 del decreto Ristori (d.l. n. 4/2022) nelle loro originarie formulazioni.

Infatti, hanno trovato ingresso tutele del tutto inedite per quanto riguarda i lavori che avranno esecuzione nel 2023 sulla base di offerte formulate dall’appaltatore nel 2022.

In tal modo, numerosi contratti sorti sulla base di offerte successive al 31 dicembre 2021 – che erano sinora rimasti sostanzialmente privi di qualunque forma di protezione o adeguamento rispetto ai fenomeni inflativi sopravvenuti – potranno giovarsi, nel 2023, di un meccanismo revisionale di portata leggermente meno intensa, ma comunque suscettibile di fornire un concreto sostegno economico. In particolare, gli incrementi dei prezzari, per tali contratti, saranno riconosciuti nella misura dell’80%, anziché nella percentuale del 90%).

 

Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners