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20/06/2025

L’equo compenso negli appalti pubblici: legge 49/2023

L’equo compenso negli appalti pubblici: legge 49/2023

La regolamentazione dei criteri per la determinazione dell’equo compenso è contenuta nella L. 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Parallelamente, il legislatore è intervenuto in tema di equo compenso nell’ambito dei contratti pubblici anche con il D. Lgs. 36/2023, prevedendo all’art. 8, comma 2 che “Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”.

Tuttavia, tale previsione è stata foriera di notevoli incertezze applicative, nonché di numerosi contrasti giurisprudenziali, rendendo necessario un nuovo intervento sulla materia ad opera del Legislatore, con il D.Lgs. 209/2024 (c.d. “Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”), che ha introdotto modifiche e chiarimenti rilevanti alla disposizione in parola.

La normativa di riferimento: legge 49/2023

L’art. 1 L. 49/2023 definisce espressamente l’equo compenso come un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

La normativa prevede regole vincolanti per la determinazione del compenso spettante ai professionisti, applicabili:

  • alle prestazioni d’opera intellettuale rese per imprese bancarie, assicurative o grandi imprese (oltre 50 dipendenti o 10 milioni di euro di fatturato);
  • a qualunque accordo vincolante per il professionista;
  • alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione o società pubbliche.

L’equo compenso viene calcolato sulla base dei parametri stabiliti da decreti ministeriali per le diverse categorie professionali. Questi parametri servono a determinare la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.

Segnatamente, l’art. 3 L. 49/2023 sancisce la nullità di clausole contrattuali che violano tali principi, tra cui:

  • compensi inferiori ai parametri ministeriali;
  • esclusione del diritto ad acconti o rimborso spese;
  • modifica unilaterale del contratto da parte del cliente;
  • obbligo per il professionista di prestazioni aggiuntive gratuite.

L’equo compenso nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici

Il D.Lgs. 36/2023 ha riconosciuto l’applicabilità del principio dell’equo compenso anche in materia di contratti pubblici.

In particolare, nella formulazione antecedente al Decreto correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024), l’art. 8, comma 2 D. Lgs. 36/2023 prevedeva che “le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

In tale contesto, l’articolo 41, comma 15 D.Lgs. 36/2023 stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi da assumere come base d’asta, facendo riferimento alle tabelle contenute nell’Allegato I.13.

Tale allegato regola le modalità di calcolo dei compensi relativi alle diverse fasi progettuali nei servizi di ingegneria e architettura. Questi importi vengono aggiornati sulla base del sistema tariffario riportato nella tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano tali compensi come riferimento per la definizione dell’importo da porre a base di gara. Gli stessi sono proporzionati alla qualità delle prestazioni richieste, comprendendo attività quali: la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la direzione dei lavori, il collaudo, nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del responsabile del procedimento e del dirigente preposto alla programmazione degli interventi pubblici.

Parallelamente, l’articolo 108, comma 2 D.Lgs. 36/2023 individua, per i servizi tecnici di valore pari o superiore a 140.000 euro, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come metodo di aggiudicazione, assicurando una valutazione adeguata della componente qualitativa.

L’applicabilità della Legge 49/2023 alla contrattualistica pubblica

La compatibilità tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e il D.Lgs. 36/2023 ha suscitato notevoli e persistenti dubbi interpretativi in quanto la L. 49/2023 sembra imporre l’applicazione obbligatoria dei parametri tariffari ministeriali anche per gli appalti pubblici, lasciando intendere che non siano ammesse riduzioni dell’importo a base di gara sotto tali soglie; mentre il D.Lgs. 36/2023 consente esplicitamente ribassi, pur richiamando gli stessi parametri come base di riferimento.

Proprio per tali ragioni, la questione dell’applicabilità delle regole sull’equo compenso ai sensi della L. 49/2023 nell’ambito dei contratti pubblici è stata oggetto di un intenso contrasto giurisprudenziale.

Segnatamente, per un primo orientamento, la regola dell’equo compenso di cui alla L. 49/2023 deve essere applicata anche ai contratti pubblici, senza alcun pregiudizio per la concorrenza, in quanto gli eventuali ribassi sul prezzo offerto dal professionista possono riguardare altre componenti dell’offerta economica quali “le spese e gli oneri accessori”.

In senso difforme, invece, un secondo orientamento ha escluso l’eterointegrazione dei bandi di gara con le disposizioni della legge sull’equo compenso, in quanto la disciplina del d.lgs. 36/2023 contiene al suo interno gli strumenti necessari a tutela dell’equo compenso a favore dei professionisti.
In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte (art. 110 d.lgs. 36/2023) sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.

Parimenti, anche l’ANAC ha evidenziato la persistente incertezza normativa, per cui, in assenza di indicazioni legislative o giurisprudenziali chiare, non è possibile escludere offerte con ribassi che incidano sulla componente professionale del compenso, né integrare automaticamente i bandi con le disposizioni della Legge 49/2023.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024

In tale contesto, il D.Lgs. n. 209/2024 ha inteso superare le incertezze precedenti, chiarendo l’ambito applicativo del principio dell’equo compenso nei contratti pubblici.

In particolare, l’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. 36/2023, precisando che la pubblica amministrazione garantisce l’equo compenso “secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”.

Questi nuovi commi, inseriti dall’art. 14 del Decreto Correttivi, introducono un meccanismo differenziato per i ribassi:

  • Per contratti superiori a €140.000, il 65% dell’importo a base di gara è fisso e non ribassabile; solo il 35% è soggetto a ribasso.
  • Per contratti inferiori a €140.000, è ammesso un ribasso fino a un massimo del 20%.

In entrambi i casi, le spese e gli oneri accessori sono inclusi nell’importo a base di gara. Inoltre, per gli appalti che richiedono l’uso di metodi BIM è previsto un incremento del 10% sugli onorari, prima del calcolo delle spese accessorie.

Dunque, l’intervento del legislatore con il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici segna un importante passo verso il coordinamento tra equo compenso e contrattualistica pubblica, introducendo regole più precise e riducendo le ambiguità normative. Tuttavia, resta fondamentale un costante monitoraggio dell’evoluzione giurisprudenziale e delle prassi delle stazioni appaltanti, affinché la corretta applicazione della disciplina possa effettivamente garantire un trattamento equo e proporzionato ai professionisti anche nell’ambito dei contratti pubblici.

Avv. Giuseppe Imbergamo - Studio Legale Piselli&Partners