Firma scansionata sull’offerta tecnica: per il TAR non equivale alla firma digitale Intescia Bandi 24 Luglio 2026

Firma scansionata sull’offerta tecnica: per il TAR non equivale alla firma digitale

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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 maggio 2026, n. 787

Basta una scansione della firma autografa per sottoscrivere validamente un’offerta tecnica? Per il TAR Lecce la risposta è no: la cosiddetta “immagine di firma” non ha alcun riconoscimento nel nostro ordinamento e resta priva di autonomo valore legale.

Il caso riguardava un concorrente la cui offerta tecnica non recava la firma digitale del tecnico abilitato, ma solo la riproduzione digitale di una sottoscrizione autografa apposta altrove, su un diverso documento cartaceo. Per il Collegio non si tratta di una vera sottoscrizione: manca ogni garanzia sull’identità del firmatario e sulla sua effettiva volontà di riferirsi proprio a quel documento, con conseguente perdita delle funzioni identificativa, dichiarativa e probatoria tipiche della firma.

I giudici hanno inoltre confermato la legittimità della clausola del disciplinare che imponeva l’esclusione in mancanza della firma digitale del tecnico abilitato, trattandosi di una garanzia di serietà tecnica della soluzione proposta.

Un principio che le stazioni appaltanti farebbero bene a ricordare: solo la firma digitale (o le altre firme elettroniche qualificate dalla legge) garantisce autenticità e riferibilità del documento. Una scansione, per quanto ben fatta, resta solo un’immagine.

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