OEPV diventa “Massimo Ribasso”: il TAR annulla la procedura di gara
Con la sentenza n. 14749 del 23 dicembre 2019, il Tar per il Lazio ha annullato una procedura di gara indetta sullo SDAPA inerente il servizio di pulizia e igiene ambientale, ribadendo un principio fondamentale che troppo spesso le stazioni appaltanti (anche le più qualificate nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica) ancora omettono di rispettare.
Si tratta dell’adeguato bilanciamento tra l’elemento tecnico delle offerte e quello economico.
Nel caso in esame era avvenuto che la legge di gara prevedesse come 65 degli 80 punti destinati all’offerta tecnica fossero attribuiti mediante criteri cosiddetti “on/off”. In buona sostanza, la gran maggioranza del punteggio tecnico in palio sarebbe stato assegnato a profili in merito ai quali i singoli concorrenti avrebbero semplicemente dovuto indicare se intendevano offrire o meno quella determinata prestazione.
Tale metodologia di attribuzione del punteggio conduce tuttavia ad un evidente “appiattimento” della valutazione tecnica, valorizzando a dismisura la componente economica.
Il risultato di una simile impostazione della lex specialis è una procedura di gara in cui l’elemento tecnico sarà premiato in modo identico per tutti i concorrenti, i quali otterranno il massimo dei punti tecnici in palio. Corollario di tale situazione, è che, nei fatti, la procedura verrà aggiudicata all’impresa che avrà offerto il ribasso più elevato.
Sulla scorta di simili riflessioni, il TAR ha annullato la procedura di gara poiché il metodo utilizzato dalla stazione appaltante, ha avuto la funzione di “svilire” l’elemento tecnico delle offerte a tutto vantaggio di quello economico.
In altre parole, la legge di gara ha surrettiziamente snaturato il criterio di aggiudicazione che da quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) si è tramutato di fatto in quello del prezzo più basso.
Il tutto violando apertamente le norme poste a presidio della materia e che prevedono, nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera, l’obbligatorietà del ricorso al criterio dell’oepv.
Avv. Giuseppe Imbergamo, Studio Legale Piselli&Partners
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