Rotazione degli affidatari: incompatibile con le gare aperte al mercato Intescia Bandi 31 Agosto 2026

Rotazione degli affidatari: incompatibile con le gare aperte al mercato

Rotazione degli affidatari: incompatibile con le gare aperte al mercato

Quando una procedura “battezzata” affidamento diretto nasconde, nei fatti, una vera gara competitiva? E che ruolo gioca, in questi casi, il principio di rotazione? Il Consiglio di Stato affronta entrambe le questioni prendendo spunto da una procedura della Federazione Italiana Scherma, formalmente qualificata come affidamento diretto ma condotta con manifestazioni di interesse, commissione giudicatrice e valutazione comparativa delle offerte.

Per il Collegio, la semplice acquisizione di più preventivi non snatura l’affidamento diretto. Ma se la stazione appaltante introduce elementi tipici di una procedura competitiva — comparazione delle offerte, criteri di aggiudicazione, punteggi — allora si autovincola al rispetto delle regole proprie delle gare aperte, a prescindere dall’etichetta formale scelta in origine.

Da qui la ricaduta sulla rotazione: il principio, pensato per evitare posizioni di vantaggio consolidate, ha senso solo negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, dove è la stazione appaltante a scegliere discrezionalmente chi invitare. Nelle procedure realmente aperte al mercato, dove chiunque abbia i requisiti può partecipare, la rotazione non può giustificare alcuna esclusione, in assenza di una previsione normativa specifica.

Una pronuncia che valorizza la sostanza dell’azione amministrativa rispetto alla sua qualificazione nominale — e che invita le stazioni appaltanti a fare i conti con le regole che esse stesse hanno scelto di seguire.

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508

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