Il brevetto non blinda l’offerta tecnica: l’accesso resta possibile
Avere un brevetto d’invenzione industriale non basta a sottrarre l’offerta tecnica al diritto di accesso degli altri concorrenti. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR Abruzzo che aveva confermato l’oscuramento della documentazione tecnica dell’aggiudicatario.
Il caso: una concorrente classificata quarta aveva richiesto l’accesso agli atti di gara, ottenendo solo la versione già “oscurata” dalla controinteressata. La stazione appaltante si era limitata a recepire passivamente quella scelta, senza alcuna autonoma istruttoria sulla reale sussistenza di un segreto tecnico-commerciale da tutelare.
Il punto più interessante della pronuncia è di sistema: per il Consiglio di Stato l’esistenza di un brevetto non implica il segreto, anzi lo esclude. Il brevetto, per sua natura, presuppone la divulgazione dell’invenzione in modo comprensibile a chi opera nel settore, ed è liberamente consultabile. Un generico richiamo alla “declinazione applicativa” del metodo brevettato, senza prova concreta di informazioni riservate, non giustifica alcun oscuramento.
Il messaggio per le stazioni appaltanti è chiaro: davanti a una richiesta di oscuramento occorre sempre una valutazione autonoma e motivata, soprattutto quando l’accesso serve al concorrente per tutelare le proprie ragioni in giudizio.
Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2026, n. 4428
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