Procedura Negoziata Con e Senza Bando: Significato ed Esempi
Procedure negoziate: cosa sono, come si svolgono e casistiche
Le «Procedure negoziate», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h) dell’All. I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
Procedura negoziata e Nuovo Codice Appalti
Il Codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di svolgere “procedure negoziate” sia per affidare contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee sia per affidare contratti di lavori, servizi e forniture – a prescindere dall’importo dell’appalto – in presenza di determinate condizioni tassativamente stabilite dalla legge.
Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia e affidamento diretto
Per quanto concerne le procedure sottosoglia, accanto alla procedura negoziata, figura l’affidamento diretto.
In particolare, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, secondo le seguenti modalità:
– per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023);
– per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023);
– per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023);
– per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023);
– per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023).
Come si svolge una procedura negoziata per affidamenti sottosoglia
Per lo svolgimento della procedura negoziata sottosoglia l’Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori da invitare;
- b) confronto competitivo fra gli operatori e conseguente scelta dell’affidatario;
- c) stipula del contratto.
Differenza tra affidamento diretto e procedura negoziata
La differenza che intercorre fra affidamento diretto e procedure negoziata sta nel fatto che il primo non è una procedura di gara intesa come confronto competitivo tra più operatori economici anzi l’affidamento può avvenire per espressa previsione normativa “anche senza consultazione di più operatori economici”.
Le procedure negoziate utilizzabili a prescindere dall’importo dell’appalto sono caratterizzate da due peculiarità: la tassatività dei presupposti per la loro applicazione e la necessaria adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano.
Come si svolge una procedura negoziata con e senza bando
Lo svolgimento delle procedure negoziate può essere espletato attraverso due modalità:
– previa pubblicazione del bando;
– senza pubblicazione del bando.
Procedura negoziata senza bando
I casi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti, per i settori ordinari, dall’art. 76 del Codice con una distinzione delle condizioni da dover rispettare in base al tipo di appalto in cui si vuole utilizzare la suddetta procedura.
In questo caso, ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 108 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Per i settori speciali l’uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara è consentito nelle ipotesi previste dall’art. 158 del Codice.
Procedura negoziata con bando
La previsione della procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, per i settori ordinari, è sostanzialmente contenuta all’interno dell’art. 73, il quale definisce le modalità – pressoché analoghe – della procedura competitiva con negoziazione.
Per i settori speciali tale tipo di procedura è espressamente regolata dall’art. 157 del Codice.
In questa tipologia di procedura qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
I documenti di gara contengono l’oggetto dell’appalto con tutte le caratteristiche richieste, nonché i criteri di aggiudicazione dell’appalto. Tali informazioni devono essere esaustive in modo tale che gli operatori economici interessati valutino coscientemente se partecipare o no alla procedura.
Si tratta di una procedura negoziata in cui si garantisce la parità di trattamento fra gli offerenti rispettando così la concorrenza fra di essi. Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici non forniscono nessuna informazione che possa avvantaggiare un concorrente rispetto ad un altro.
La peculiarità consiste nella possibilità di svolgere la procedura in fasi successive al fine di ridurre il numero delle offerte da negoziare attraverso l’applicazione di criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara.
La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.
Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall’articolo 107 del Codice, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110 del Codice, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall’Allegato II.8 al Codice stesso.
Avv. Silvia Lanzaro – Studio Legale Piselli&Partners
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